Società trasparente - Prevenzione della corruzione whistleblowing

Segnalazioni di illecito - whistleblowing

Whistleblowing

Il whistleblower (soffiatore nel fischietto) nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 24/2023 è il soggetto che trovandosi, anche solo temporaneamente, in rapporti lavorativi con una PA, un ente pubblico, società in house, società in controllo pubblico, Autorità Amministrative Indipendenti ed altri enti di diritto privato in controllo pubblico, pur non avendo la qualifica di dipendente, segnali o divulghi informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo. 

Le violazioni devono ledere l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e possono essere commesse o ragionevolmente commettibili sulla base di elementi concreti. 

Non possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia: le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto denuncia, le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria, le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale.

La Legge 190/2012 (art. 1, co. 51) aveva introdotto una specifica tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza all'interno dell'ambiente di lavoro, di modo che questi possa agire senza il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

La Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", che modificava alcuni aspetti della normativa in ambito pubblico (art. 54-bis del d.lgs. 165/2001) ed estendeva la disciplina del whistleblowing al settore privato (art. 6 del d.lgs. 231/2001).

Il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, che recepisce in Italia la Direttiva UE 2019/1937 ha ampliato il novero degli enti del settore pubblico tenuti a predisporre ed attuare le misure di tutela per la persona che segnala e denuncia gli illeciti; ha ampliato notevolmente i soggetti cui è riconosciuta protezione, anche da ritorsioni, in caso di segnalazione includendo oltre ai dipendenti, i lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico, nonché volontari e tirocinanti, azionisti persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.  Inoltre la tutela prevista dalla nuova disciplina si applica a tutti i suddetti soggetti anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico. 

Gli elementi chiave introdotti dalla normativa riguardano:

  • Il novero ampliato degli enti del settore pubblico tenuti a predisporre ed attuare le misure di tutela per la persona che segnala e denuncia gli illeciti;  
  • L'ampliamento dei soggetti cui è riconosciuta protezione; 
  • L'estensione della tutela ai rapporti giuridici non ancora iniziati, al periodo di prova, al periodo successivo allo scioglimento del rapporto di lavoro; 
  • La tutela è riconosciuta, oltre ai suddetti soggetti che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, anche a quei soggetti diversi dal segnalante che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione;
  • L'esclusione dal novero delle violazioni segnalabili delle irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività;
  • Le violazioni possono riguardare sia disposizioni normative nazionali che dell'UE, illeciti civili, amministrativi, penali e contabili nonché condotte illecite rilevanti ai sensi del d. lgs. n. 231/2001;
  • L'invalidità delle rinunce e transazioni che hanno ad oggetto i diritti e le tutele previste dal decreto, ad eccezione di quelle sottoscritte in sedi protette (giudiziarie, amministrative sindacali)
  • La limitazione della responsabilità rispetto alla rivelazione e diffusione di alcune categorie di informazioni;
  • La previsione di misure di sostegno. 
  • La tutela dell'anonimato di colui che effettua la segnalazione di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (fattispecie diversa dalla segnalazione anonima);
  • Il divieto di azioni discriminatorie (molestie o ritorsioni di altro genere) nei confronti della persona che ha denunciato l'illecito;
  • L'esclusione, salvo eccezioni opportunamente disciplinate, dell'accesso a tutti i documenti che riguardano la segnalazione.

Il whistleblowing in InnovaPuglia

Per favorire il contrasto di episodi di corruzione e, comunque, come richiesto dalla normativa vigente, InnovaPuglia ha previsto, nel proprio Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, integrato con il Modello di Organizzazione Gestione  ex D.Lgs. 231/01, un sistema di segnalazione di illeciti che possono riguardare sia le fattispecie di tipo corruttivo che quelle proprie dei reati ex d.lgs 231/01.

All'uopo, la Direzione di InnovaPuglia ha emesso la procedura PRQ GEN 09 che dettaglia nello specifico le modalità operative da seguire per effettuare una segnalazione.
 
La segnalazione deve riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo e deve essere il più possibile circostanziata indicando in maniera chiara le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. 
 
Cosa di può segnalare
 
Comportamenti, atti od omissioni, commessi o tentati, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:
  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; 
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; 
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno; 
  • atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione;
  • violazioni del Codice Etico o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare; 
  • atti od omissioni suscettibili di arrecare: 
  1. un pregiudizio patrimoniale ad InnovaPuglia o ai suoi dipendenti, ad enti pubblici, e agli utenti della società; 
  2. un pregiudizio all'immagine di InnovaPuglia;
  3. un danno alla salute o sicurezza di dipendenti o di terzi;
  4. un danno all'ambiente.
Il destinatario delle segnalazioni è unicamente il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).
 
Il canale di segnalazione interna garantisce la riservatezza della persona segnalante, del facilitatore, dei soggetti menzionati nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione ed utilizza un protocollo di crittografia che meglio garantisce sicurezza e confidenzialità tecnologica del processo di segnalazione.
 
Cliccando sulla immagine seguente è possibile effettuare la segnalazione in forma scritta a mezzo di piattaforma online ovvero orale chiedendo un incontro diretto che sarà fissato entro un termine ragionevole.
 
Si precisa che, in ipotesi di segnalazioni tramite incontri diretti, sarà previamente presentata l'informativa del trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie a consentire la registrazione dell'incontro e la successiva trascrizione.
 
Per le segnalazioni trasmesse con modalità diverse da quelle sopra menzionate, InnovaPuglia S.p.A. garantisce comunque la riservatezza.
 
Per inviare comunicazioni/segnalazioni, sia relative a illeciti ai sensi della normativa anticorruzione, sia relative a "illeciti 231" cliccare sull'immagine posta in fondo alla sezione.
 
In base al contenuto ed alla natura della segnalazione, il RPCT potrà condividerla, previo consenso del segnalante, con l'OdV.
 
Una volta effettuato l'accesso alla piattaforma, l'utente è tenuto a compilare, in modo chiaro, preciso e circostanziato le sezioni del modulo fornendo le informazioni richieste e dovrà aver cura di prendere nota del codice identificativo univoco che viene fornito all'esito della procedura di segnalazione, che sarà accessibile fino a cinque anni successivi alla data della archiviazione da parte di InnovaPuglia S.p.A. della segnalazione stessa. 
 
Si precisa che in caso di smarrimento del codice il segnalante non può effettuare l'accesso alla segnalazione e detto codice non può essere replicato. Si rammenta, quindi, che è onere del segnalante averne adeguata cura e in caso di smarrimento dovrà darne tempestiva notizia al RPCT.
 
Il servizio garantisce l'accessibilità alle segnalazioni solo da parte del soggetto titolato (RPCT).
 
Il sistema di protezione del whistleblower lascia comunque impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di calunnia o diffamazione ai sensi del c.p. e dell'art. 2043 del c.c. Si precisa che in caso di accertamento della responsabilità, ovvero di violazione dell'obbligo di riservatezza si applicano specifiche sanzioni disciplinari.
 
Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dello strumento.
 
Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime e, qualora circostanziate, saranno equiparate a segnalazioni ordinarie e trattate al pari di queste ultime. In ogni caso, il segnalante anonimo, successivamente identificato, può beneficiare delle misure di protezione per le ritorsioni. 
 
Per informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni:
 

 

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Riferimenti normativi:

  • Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".
  • Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
  • Art. 19, co. 15, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" che trasferisce all'Autorità nazionale anticorruzione le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190.
  • Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
  • Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" e successive modifiche.
  • D.lgs. 231/2001.
  • L'art. 1, comma 51, della Legge n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", introduce nel D.Lgs. n. 165/2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", una nuova disposizione, l'articolo 54-bis, intitolato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti".  La norma, introduce di fatto per la prima volta, la regolamentazione del whistleblowing nell'ambito della Pubblica Amministrazione.

 

Aggiornato il 27/02/2024